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domenica 24 marzo 2013

Cassazione: illegittimo il licenziamento dell'operatore telefonico sorvegliato con software di controllo delle telefonate

La Corte di Cassazione, con sentenza 1 ottobre 2012, n. 16622, accoglie il ricorso di un lavoratore, operatore telefonico di centrale di prima assistenza stradale e automobilistica, che era stato licenziato per aver intrattenuto n. 460 contatti telefonici inferiori a 15 secondi (tempo non sufficiente per sentire le richieste degli utenti e rispondere) e di aver effettuato 136 telefonate personali.
L'imputato contesta alla società di aver utilizzato il software Blue's 2002 per il rilevamento delle telefonate, in contrasto con l'art.
4, Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970), che stabilisce il divieto di apparecchiature di controllo a distanza e subordina ad accordo con le R.S.A., o a specifiche disposizioni dell'ispettorato del lavoro, l'installazione di quelle apparecchiature rese necessarie da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Secondo il lavoratore la Corte d'Appello avrebbe ritenuto legittimi gli accertamenti compiuti dalla società con il sistema informatico Blue's 2002, nonostante il fatto che lo stesso consentisse un controllo a distanza sull'attività lavorativa e fosse installato in assenza di accordo con le OO.SS., o autorizzazione dell'Ispettore del lavoro, affermando che si trattava di "controllo difensivo", in quanto tale sottratto all'ambito di applicazione del citato art. 4.
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sulla questione con pareri discordanti, in un'antecedente pronuncia aveva dichiarato che "ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, era necessario che il controllo riguardasse (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre dovevano ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore, cd. controlli difensivi."
Altre pronunce hanno ribadito che l'esclusione dalla sfera dell'art. 4 dei controlli difensivi va certo a giustificare l'esigenza del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti, ma non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.
Il divieto di controlli a distanza ex art. 4, della legge n. 300 del 1970, implica, dunque, che i controlli difensivi posti in essere con il sistema informatico Blue's 2002, ricadono nell'ambito dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, e, fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono "impingere la sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori". Qualora vi siano interferenze con quest'ultima, e non siano stati adottati dal datore di lavoro sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire, in ragione della previsione dell'art. 4, comma 1, di risalire all'identità del lavoratore, i relativi dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo.
Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la precedente sentenza e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione.

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