Ancora una volta la Corte di Cassazione
torna ad occuparsi della liquidazione dell'assegno di
mantenimento. Questa volta il caso riguarda il caso di una coppia in cui l'ex marito
voleva pagare meno alla ex moglie dato che lei di sua iniziativa aveva
deciso di andare in pensione in anticipo, all'età di soli 49 anni.
Questa scelta, secondo il marito, aveva
determinato una riduzione volontaria delle entrate e per questo il mantenimento
doveva essere ridotto considerando anche l'attitudine al lavoro della ex
compagna.
Secondo la Corte
però, la scelta del pensionamento anticipato non può essere imputabile all'ex
dato che non risulta provata alcuna volontà contraria del marito
all'epoca in cui questa scelta fu fatta. Epoca in cui la coppia ancora viveva
insieme.
Come spiegano i
Giudici di Piazza Cavour (sentenza 20 febbraio 2013 n. 4178), quando si
prendono decisioni sull'assegno di mantenimento si deve tenere conto del fatto
che la separazione instaura un regime che tende a conservare gli effetti del
matrimonio compatibilmente con la cessazione della convivenza. Risulta
corretta per questo la decisione della Corte d'appello anche in relazione alla
valutazione dell'attitudine del coniuge al lavoro.
I giudici di
merito hanno correttamente fatto proprio l'orientamento della Cassazione
secondo cui l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo in presenza
di un'effettiva possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa retribuita.
Nella fattispecie, l'età della donna e l'avvenuto pensionamento anticipato
impedivano sicuramente di mantenere un tenore di vita analogo a quello
goduto durante la convivenza essendo anche accertata la disparità economica tra
le parti.
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