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domenica 24 marzo 2013

Cassazione: la ex sceglie da sola la scuola privata per la figlia? Se la paghi!

 

Evviva! Cari papà separati e sbollettati gioite, la Corte di Cassazione ha dimostrato, con la sentenza n. 10174/2012, di tenere in considerazione anche voi. E lo fa ribadendo che la parità genitoriale è alla base dell'affido condiviso dei figli, specialmente in sede di decisioni sul futuro della propria progenie.

E se le scelte sono evidentemente unilaterali, nel caso specifico della ex moglie, il padre non sarà tenuto a sborsare quattrini, per contribuire a qualcosa in cui non ha potuto mettere becco.

La sentenza si riferisce al caso di un uomo che, in seguito a divorzio, doveva farsi carico del mantenimento delle figlie minori, oltre che delle loro spese per abbigliamento, istruzione e cure mediche. Precisiamo che per queste ultime non era stato previsto alcun tipo di accordo in anticipo tra i due; insomma alla madre carta bianca, confidando nella sua buona fede.

Non sempre però si può darla per scontata. La ex-moglie aveva infatti deciso di sua iniziativa di iscrivere la figlia minore ad un istituto privato, escludendo in toto il marito dalla decisione. Pretendendo però il rimborso del costo della retta scolastica e di tutte le spese sostenute (divise e libri), convinta che la sentenza de giudice le desse il diritto di fare ciò che voleva.

L'ex-marito invece non aveva assolutamente gradito la decisione della donna, e si era pertanto rifiutato di versare soldi per il rimborso di queste spese scolastiche, puntando sul fatto che non fosse stato consultato prima della decisione. In primo luogo perché avrebbe voluto essere chiamato in causa riguardo al futuro della propria figlia; in secondo luogo per la cifra di tutto rispetto da dover rimborsare, cifra che avrebbe dovuto essere approvata anche da lui, quantomeno.

La ex-moglie era partita subito all'attacco con un decreto ingiuntivo, per ottenere il rimborso totale delle spese. Il Tribunale però, in sede di opposizione, lo aveva revocato, addebitando al marito solo una parte delle spese sostenute dalla donna.

Agguerrita la ex consorte (anche il padre non è stato da meno) ha prima proposto Appello e poi si è rivolta alla Corte di Cassazione, giacché l'appello era stato accolto solo in parte.

L'uomo dal canto suo ha contestato la rimborsabilità delle spese sostenute dalla donna, avendo lei preso una decisione da cui lui era stato completamente estromesso. Che se la pagasse lei insomma la scuola privata!

La costanza e perseveranza dell'uomo è stata infine (o meglio, in Cassazione!) premiata. Gli è stata data ragione, perché nei giudizi precedenti non era stato considerato che l'affidamento congiunto sottintende la completa collaborazione da parte di entrambi i genitori per l'educazione dei figli minori. Insomma i genitori hanno lo stesso potere e peso decisionale, così come le stesse responsabilità. Condizione necessaria per garantire ai figli equilibrio nella crescita e nella formazione.

La Corte di Cassazione ha dunque ricordato che la volontà della legge, nel caso di affido condiviso, è la responsabilizzazione dei genitori nella cura, educazione ed istruzione dei figli. Proprio in base a questo principio ha dato ragione all'ex marito.
Quindi, care ex-mogli, attenzione a prendere decisioni in assolo sull'onda della rabbia e del rancore. Contate fino a tre e chiamate sempre il vostro ex. Anche per acquistare un paio di calzini. Non si sa mai!

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