Sentenza Corte di Cassazione Civile,
sezione prima, n. 23426 del 19 Dicembre 2012 - La sentenza in oggetto
prende in esame l'istituto della separazione personale dei coniugi, ed in
particolare fa riferimento al caso in cui uno dei due richieda l'addebito della
separazione a carico dell'altro per ragioni legate alla violazione dei
doveri di fedeltà coniugale.
L'addebito della separazione trova
fondamento nell'articolo 151 codice civile, il quale prevede che
essa debba essere espressamente richiesta, restando pur sempre onere del
giudice valutare le circostanze di fatto che hanno spinto uno dei due
coniugi a presentare relativa istanza.
Perchè la
richiesta di addebito sia accolta occorre che icomportamenti adottati da uno
dei due coniugi si siano verificati in epoca antecedente la pronuncia di
separazione (o, in ogni caso, adottati in pendenza di regolare rapporto
coniugale) e che gli stessi debbano essere la causa diretta che ha portato
alla rottura del rapporto familiare.
La pronuncia di
addebito ha numerosi risvolti pratici: ad esempio, la perdita del diritto a
ricevere un assegno di mantenimento se l'avente diritto è
proprio il coniuge responsabile. La Cassazione in questa pronuncia chiarisce
che l'onere di provare il rapporto diretto (nesso causale) tra il comportamento
adottato dal coniuge (nel caso di specie, l'infedeltà coniugale) ed il
generarsi dello stato di "intollerabilità" della prosecuzione della
convivenza grava sulla parte che richiede l'addebito stesso; è invece a
carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, ad
esempio della non anteriorità del comportamento adottato rispetto al
verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando ipso iure
ai fini dell'addebito il fatto dell'abbandono del tetto coniugale e le
relazioni extraconiugali intervenute in epoca successiva.
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