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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione: illegittimo il licenziamento per breve assenza ingiustificata

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3179 dell'11 febbraio 2013, ha ribadito che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Nella fattispecie presa in esame dalla Suprema Corte una società aveva licenziato un lavoratore che aveva chiesto un permesso per recarsi presso l'ufficio infortuni della direzione generale dell'Azienda ubicato in luogo diverso e distante da quello presso il quale egli prestava servizio e che ad un successivo controllo era emerso che il dipendente non si era mai recato presso l'ufficio infortuni e che, pertanto si era allontanato dal posto di lavoro adducendo una giustificazione rivelatasi infondata.

Correttamente la Corte territoriale - secondo i giudici di legittimità - ha escluso la proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione considerata l'oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della conseguente assenza ingiustificata di meno di tre ore; la mancata contestazione al lavoratore di un comportamento fraudolento peraltro neppure emerso dal materiale probatorio; la posizione lavorativa del dipendente non adibito a mansioni richiedenti un particolare grado di fiducia ed affidamento; l'assenza di disagi o disfunzioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale cagionati dall'ingiustificata assenza .

La Corte territoriale ha valutato la gravità dell'inadempimento del lavoratore e l'adeguatezza della sanzione, con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente. Il carattere fraudolento del comportamento del lavoratore non risulta essere stato contestato al lavoratore, né risultano evidenziate circostanze dalle quali desumere detto comportamento che non è ravvisabile nella sola richiesta del lavoratore di usufruire di un permesso.

Inoltre - si legge nella sentenza - il giudice di merito ha rilevato che il licenziamento non appariva proporzionato rispetto al fatto addebitato anche con riferimento alla disciplina del codice disciplinare per le assenze ingiustificate e per l'ipotesi in cui il lavoratore non offra integralmente la propria prestazione lavorativa per comportamenti ingiustificati ivi compresa l'ipotesi della sussistenza di un'aggravante.

La Corte, esaminata detta normativa, ha concluso, con interpretazione non oggetto di specifiche censure, che essa prevede una graduazione di sanzioni a partire da un solo giorno con la conseguenza che non poteva non tenersi conto dell'obiettiva entità e durata della mancata prestazione dell'attività lavorativa anche ove attuata dal dipendente trovandosi al di fuori del proprio ufficio.

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