Nella sentenza n. 1779/2013, depositata lo
scorso 25 gennaio, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte sancisce il
principio della riducibilità del mantenimento stabilito dal Giudice
della separazione, laddove siano mutate le reciproche condizioni economiche
degli ex coniugi. Allo stesso tempo, ribadisce l'obbligo del genitore al
mantenimento del figlio maggiorenne libero da impegni scolastici e inoccupato
non per sua colpa.
Nel caso dequo, il ricorrente
faceva valere in Appello - senza ottenere soddisfazione - l'avvenuta riduzione
del suo reddito a seguito di pensionamento per motivi di salute, e il
contemporaneo incremento del reddito dell'ex moglie che aveva nel frattempo
trovato un impiego stabile e ricavato denaro dalla vendita di un terreno e
dalla locazione di una casa di sua proprietà.
Chiedeva altresì, sempre senza successo, un ridimensionamento dell'obbligo contributivo nei confronti del figlio, il quale, a suo dire, aveva ingiustificatamente rifiutato un'opportunità di lavoro regolare, che gli avrebbe permesso di autosostentarsi. Nel giudizio di legittimità la Corte cassa la sentenza dei Giudici di Secondo Grado relativamente alla mancata revisione dei rapporti economici divorzili fra gli ex coniugi, rinviando al giudizio di merito anche la determinazione del quantum dovuto dall'ex marito.
Per il resto conferma l'obbligo paterno di contribuire al sostentamento del figlio maggiorenne incapace di mantenersi da solo, il quale aveva dichiarato ai Giudici dell'Appello di aver rifiutato non già un'offerta di lavoro stabile, ma un posto di barista stagionale, che non avrebbe certo potuto garantirgli l'autonomia economica.
Vai al testo della sentenza 1779/2013
Nessun commento:
Posta un commento